Statuto Ass. Musikdrama

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: <<Associazione Musicale Musikdrama ETS APS>> (ETS: Enti del Terzo settore; APS: Associazione di Promozione Sociale) (in seguito chiamato per brevità l’Associazione).

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Similarmente l’acronimo ETS sarà spendibile solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

L’Associazione assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in Piazza J. Monnet,27/28, nel Comune di Montebelluna (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’organo di amministrazione delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Tale regolamento viene ratificato dall’assemblea.

ART. 3 – (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità Sociale.
La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

1) Attività prevista alla lettera D dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2) Attività prevista alla lettera F dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) Attività prevista alla lettera I dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) Attività prevista alla lettera L dell’art. 5 d.lg.vo 117/2017 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Tali attività verranno attuate mediante la realizzazione di diverse azioni di cui alcune vengono elencate a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

– organizzando e gestendo uno e più laboratori permanenti di formazione orchestrale giovanile;
– organizzando festival musicali internazionali giovanili;
– creando e rafforzando le relazioni tra i giovani che partecipano e hanno partecipato ai laboratori e agli eventi musicali;

– promuovendo progetti di formazione musicale nelle scuole pubbliche, private di diverso grado;

– organizzando eventi musicali e teatrali;

– realizzando eventi in collaborazione con altre realtà del territorio finalizzate alla crescita culturale delle Comunità che abitano i territori;

– proponendo occasioni di riflessione e approfondimento culturale aperte al pubblico; -coinvolgendo e creando sinergie con gli istituti scolastici e gli attori culturali del territorio; -calandosi nel contesto urbano e culturale del territorio;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Ci sono 4 categorie di associati:

fondatori: sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Organo di amministrazione e ratificata dall’Assemblea alla prima convocazione utile,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei Soci )

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione controllandone l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentateper l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto come specificato dal Regolamento interno più eventuali deleghe come definito all’art. 13 del presente Statuto.

E il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Organo di amministrazione.

ART. 8 – (Volontario e attività di volontariato)


L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione del Socio)

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione. L’associato che dopo sollecito non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall’associazione.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione su decisione del Collegio dei Probiviri come specificato nel Regolamento.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – (Organi Sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli associati,
  • Organo di amministrazione,
  • Presidente,
  • Collegio dei Probiviri.
  • Organo di controllo (eventuale da attivare solo nei casi previsti dalla Legge)
  • Organo di revisione (eventuale da attivare solo nei casi previsti dalla Legge)

ART. 11 – (Assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il 50% dell’Organo di amministrazione lo ritiene necessario.I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione,
  • nominare e revocare i componenti dell’Organo di amministrazione e del Collegio dei Probiviridefinendo gli organi nel numero di componenti,
  • approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale qualora previsto;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti dell’Organo di amministrazione e del Presidente epromuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  • approvare il Regolamento interno predisposto dall’organo di amministrazione;
  • approvare l’eventuale Regolamento dei lavori Assembleari;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla suacompetenza.

ART. 13 – (Validità Assemblee)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno degli associati) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei Soci (maggioranza inderogabile), anche per l’Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.L’Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato.

ART. 14 – (Verbalizzazione)


Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componentedell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di 3 o 5 membri definiti nel numero dall’Assemblea ed eletti dalla stessa tra i propri associati.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti al massimo per 4 mandatiSi applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più membri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Nel caso in cui nel corso della durata del triennio di mandato, uno o più Consiglieri vengano a mancare per diversi motivi privati o di altro tipo l’Organo di amministrazione potrà esercitare la cooptazione così come definito nel Regolamento.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e nel caso fosse costituito da 3 membri quando sono tutti presenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • nomina al suo interno il Presidente dell’associazione,
  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’organo di amministrazione.L’organo di amministrazione inoltre adotta i provvedimenti disciplinari necessari su indicazione del Collegio dei Probiviri.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’Assemblea; convoca l’Assemblea degli associati e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Può attribuire la rappresentanza anche a estranei all’Associazione con deliberazione dell’organo di amministrazione.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. È tenuto a riferire all’Organo di amministrazione per l’emissione degli appositi atti deliberativi. Viene eletto dall’Assemblea degli associati. È organo dotato di autonomia. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro dell’Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri nominati dall’Assemblea che rimangono in carica tre anni; può rimanere in carica per massimo due mandati. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri in tutte le questioni di carattere disciplinare relative agli associati, dando indicazioni all’Organo di amministrazione per la stesura degli appositi atti deliberativi riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Si rimanda al Regolamento per gli aspetti di gestione e le modalità operative dell’Organo Collegio dei Probiviri.

ART. 18 – (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.

ART. 21 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.ART. 22 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 – (Bilancio Sociale)

Il bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Personale retribuito)

L’Associazione di promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26 – (Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 29 – (Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.